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NOVITA'' LAVORO - DECRETO AIUTI-BIS

Novita’ Lavoro

Decreto Aiuti-Ter

(D.L. 23 SETTEMBRE 2022 N. 144)

 

 

NUOVA INDENNITA’ UNA TANTUM DI 150 EURO

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Settembre 2022 n. 223 è stato pubblicato il Decreto legge 23 Settembre 2022 n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter), in vigore dal 24 Settembre 2022, contenente misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.

La misura di maggiore interesse per i datori di lavoro risulta essere la nuova indennità una tantum di 150 euro.

L’indennità andrà riconosciuta , a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza del mese di Novembre 2022 previa dichiarazione del lavoratore stesso.

Condizioni per l’accesso alla misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di Novembre non eccedente l’importo di 1.538 euro. Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UniEmens di Novembre  da trasmettere entro il 31 Dicembre 2022.

L’indennità una tantum di 150 euro non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Si tratta di un importo che aumenta direttamente il netto in busta al lavoratore.

 

 

 

 

Soggetti Beneficiari:

Nella platea dei beneficiari dell’indennità una tantum di 150 euro, rientrano, in generale tutti i titolari di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, con rapporto in essere nel mese di Novembre 2022. Sono ricompresi i lavoratori somministrati, mentre risultano esclusi i titolari di rapporto di lavoro domestico e gli operai agricoli a tempo determinato (OTD).

L’INPS precisa che i datori di lavoro dovranno pagare l’indennità una tantum di 150 euro anche ai lavoratori stagionali, intermittenti e iscritti al Fondo pensione dello Spettacolo (FPLS), laddove in forza nel mese di Novembre 2022 e subordinatamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ordinari previsti (quindi non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza) e non anche di quelli previsti dai commi 13 e 14, art. 19 del D.L. n. 144/2022 (con riferimento al 2021, prestazione per almeno 50 giornate e reddito, derivante da suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro).

Da parte sua l’INPS riconoscerà l’indennità una tantum di 150 euro a tali categorie di lavoratori (lavoratori stagionali, intermittenti e iscritti al FPLS) solo in via residuale, a domanda, laddove non abbiano percepito la misura nel mese di Novembre 2022 da un datore di lavoro.

 

 

Requisiti Richiesti:

Condizione imprescindibile per l’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro da parte dei datori di lavoro è la sussistenza del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di Novembre 2022.

Inoltre l’indennità spetta purchè l’imponibile previdenziale di Novembre 2022 non ecceda il limite massimo di 1.538 euro.

Per espressa previsione normativa, l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell’INPS. Ciò implica che l’indennità va erogata al lavoratore anche nell’eventualità in cui il suo imponibile previdenziale risulti azzerato a seguito di eventi tutelati (quali, ad esempio, CIGO/CIGS/FIS, congedi parentali, ecc.). Diversamente, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di Novembre 2022, nell’ipotesi in cui l’imponibile previdenziale risulti azzerato a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico INPS (esempio aspettativa non retribuita).

Dichiarazione da parte del lavoratore dipendente:

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di :

  • non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° Ottobre 2022;
  • non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di Cittadinanza (Rdc).

L’indennità spetta ai lavoratori una sola volta, anche nel caso siano titolari di più rapporti di lavoro, pertanto il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione in oggetto al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano corrisposto la predetta indennità, l’INPS provvederà al recupero di quanto corrisposto in più per il tramite dei datori di lavoro interessati.

P.S. PUOI SCARICARE QUI SOTTO MODELLO AUTODICHIARAZIONE LAVORATORE

 

NUOVA SOGLIA SOGLIA PER I FRINGE BENEFIT DEL 2022

 

Il decreto Aiuti-Bis ha modificato la soglia di non concorrenza reddituale dei fringe benefit, che viene innalzata a 600 euro.

Vengono introdotti dal decreto una pluralità di interventi a sostegno dei cittadini per sopperire ai disagi causati dalla crisi internazionale.

Fra queste misure è stato previsto il cd. Bonus Bollette di 600 euro, una misura di potenziamento del cd. Welfare aziendale parzialmente analoga a quella già osservata, dal 2020, durante l’emergenza pandemica e, da ultimo con l’introduzione del cd. Bonus carburanti di 200 euro.

In particolare , con riferimento al solo periodo d’imposta relativo al 2022, la norma ha previsto un regime di non concorrenza ai fini IRPEF (con particolare riferimento ai redditi di lavoro dipendente) per alcune tipologie di beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, e per alcune somme specifiche eventualmente erogate o rimborsate al dipendente.

L’art. 12 del Decreto Legge recita: “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite di euro 600,00”.

 

Per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche.


Al riguardo l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35 del 4 Novembre 2022 chiarisce che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiare.


Spetta al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

 

I nostri uffici sono a disposizione per dubbi e/o chiarimenti.


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Notizia di sabato 5 novembre 2022