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Nuovo Decreto "RIAPERTURE": Anticipato il calendario per la ripresa delle attività economiche e sociali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 Maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 65, con il quale vengono anticipate alcune delle riaperture delle attività economiche e sociali previste per la "zona gialla" dal DL n. 52/2021 (c.d. "Decreto Riaperture").

Il suddetto provvedimento è in vigore dal 18 Maggio 2021.

Con il Decreto Legge n. 52/2021, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 22 aprile 2021, sono state previste misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, applicabili sull’intero territorio nazionale, ed è stato altresì prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ora, dato il migliorare dell’andamento della curva epidemiologica e considerato l’avanzamento dello stato di attuazione del piano vaccinale, il Governo è nuovamente intervenuto con il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 117 della medesima data, per anticipare alcune delle riaperture delle attività economiche e sociali previste per la “zona gialla” dal sopra menzionato “Decreto Riaperture”.

Si segnala inoltre la modifica ai parametri di ingresso nelle diverse zone colorate, i quali d’ora in avanti assumeranno, quali indicatori per il cambio di colore:

  • l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva;
  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Il decreto in esame è in vigore dal 18 maggio 2021 e delinea il nuovo cronoprogramma per la progressiva eliminazione delle restrizioni Covid-19 attualmente in vigore. Per tutto quanto non modificato dal nuovo decreto, restano in vigore le previsioni di cui al Decreto Legge n. 52/2021, nonché, fino al 31 luglio 2021, quelle del DPCM 2 marzo 2021, ad eccezione di quanto diversamente disposto dai due DL menzionati.

LIMITI ORARI AGLI SPOSTAMENTI E CERTIFICAZIONI VERDI

Il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021 prevede importanti novità in merito ai limiti orari agli spostamenti e alla validità della “certificazione verde COVID-19”.

In particolare, l’articolo 1 del suddetto decreto stabilisce che, sempre fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute:

  • in “zona gialla” si applicano i seguenti limiti orari agli spostamenti:

– dal 18 maggio fino al 6 giugno 2021, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;

– dal 7 al 20 giugno 2021, dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;

– dal 21 giugno 2021 saranno aboliti;

  • in “zona bianca” non si applica alcun limite orario.

Per eventi di particolare rilevanza, il Ministro della Salute potrà comunque stabilire - con Ordinanza - limiti orari agli spostamenti diversi rispetto a quelli previsti, fino al 20 giugno, per la “zona gialla”.

Per quanto concerne, invece, le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione, l’articolo 14 del decreto in esame prevede che:

  • hanno validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (prima 6 mesi);
  • sono rilasciate anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e hanno validità dal 15° giorno successivo alla stessa fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

NUOVE RIAPERTURE PER LA “ZONA GIALLA”

Come sopra anticipato, il decreto in esame modifica il cronoprogramma delle riaperture previsto dal DL n. 52/2021, apportando le seguenti novità per le attività economiche e sociali nelle Regioni o Province autonome collocate in “zona gialla”.

Servizi di ristorazione ed esercizi all’interno dei centri commerciali

Gli articoli 2 e 3 del decreto in esame dispongono, rispettivamente, che, in “zona gialla”:

  • dal 1° giugno 2021, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (non più solo fino alle ore 18.00), nonché dei protocolli e delle linee guida adottate;
  • dal 22 maggio 2021, tutti gli esercizi commerciali presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati.

Piscine e palestre

Sempre per la “zona gialla”, l’articolo 4:

  • anticipa al 24 maggio 2021 la riapertura delle palestre (prima fissata al 1° giugno 2021), nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, e a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di almeno 2 metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo;
  • prevede la riapertura, dal 1° luglio 2021, di piscine e centri natatori anche in impianti coperti, nonché di centri benessere, nel rispetto dei medesimi protocolli e linee guida di cui sopra.

Eventi sportivi aperti al pubblico

L’articolo 5 stabilisce che, nella medesima zona, la presenza di pubblico per tutte le competizioni o eventi sportivi (anche non di preminente interesse nazionale), sarà ammessa:

  • dal 1° giugno 2021 all’aperto,
  • dal 1° luglio 2021 al chiuso, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Sono inoltre confermati i limiti di capienza già previsti con il DL n. 52/2021, ovvero:

  • la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata,
  • e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a:

– 1.000 per impianti all’aperto;

– 500 per impianti al chiuso.

Impianti nei comprensori sciistici

Dal 22 maggio 2021, nella medesima zona riaprono anche gli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate. 

Parchi tematici e di divertimento, feste e cerimonie

In “zona gialla”, la riapertura dei parchi tematici e di divertimento è anticipata al 15 giugno 2021 (prima fissata per il 1° luglio). A partire dalla medesima data saranno inoltre consentite, anche al chiuso, le feste successive alle cerimonie civili o religiose, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al DL n. 52/2021.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

In “zona gialla”, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è garantito a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, nonché dei flussi di visitatori, assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Per gli istituti e i luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato più di 1 milione di visitatori, il servizio è assicurato anche il sabato e i giorni festivi, a condizione che l’ingresso sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni regolamentari che prevedono il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui sopra, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Ulteriori riaperture per la “zona gialla”

A partire dal 1° luglio 2021:

  • riapriranno al pubblico sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • saranno consentite tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • i corsi di formazione pubblici e privati potranno tornare a svolgersi in presenza. Tutte le suddette attività saranno consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida dei rispettivi settori.

Notizia di giovedì 20 maggio 2021