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"DURC DI CONGRUITA'" in Edilizia

DURC DI CONGRUITA’

 

Il Decreto Ministeriale n. 143 del 25 Giugno 2021 definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati, da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare:

  • nell’ambito dei lavori pubblici, nonché
  • nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro (al netto dell’IVA).

L’obbligo riguarda, in quanto rientranti nel settore edile, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale.

La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera non si applica ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016.

VERIFICA DELLA CONGRUITA’

Ai fini della verifica di congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile territorialmente competente con riferimento:

  • al valore complessivo dell’opera;
  • al valore dai lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
  • alla committenza;
  • alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

La verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 Settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

 

 

 

Indici di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020

 

 

 

Categoria

Percentuale di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera

1

OG1 – Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture

14,28%

2

OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi impianti

5,36%

3

Ristrutturazione di edifici civili

22,00%

4

Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti

6,69%

5

OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati

30,00%

6

OG3 – Opere stradali, ponti, etc

13,77%

7

OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo

10,82%

8

OG5 – Dighe

16,07%

9

OG6 – Acquedotti e fognature

14,63%

10

OG6 – Gasdotti

13,66%

11

OG6 – Oleodotti

13,66%

12

OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione

12,48%

13

OG7 – Opere marittime

12,16%

14

OG8 – Opere fluviali

13,31%

15

OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica

14,23%

16

OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione

5,36%

17

OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale

16,47%

 

ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITA’

La Cassa Edile territorialmente competente rilascia l’attestazione di congruità entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o dell’intermediario delegato o del committente.

Nell’ambito dei lavori:

  • pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal commitente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
  • privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

ESITO DELLA VERIFICA DI CONGRUITA’

L’esito della verifica di congruità positivo consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC.

In caso di esito negativo, in assenza di congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione. La Cassa Edile evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate e

  • invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni,
  • attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio del DURC di congruità.

 

I nostri uffici sono a disposizione per dubbi e/o chiarimenti.


Notizia di lunedì 29 novembre 2021