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NOVITA' ANF: ASSEGNO "PONTE" E MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI ANF

ASSEGNO “PONTE” E MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ANF: MISURE TEMPORANEE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

 

Il 6 aprile 2021 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82, la Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

Il nuovo assegno unico ha la finalità di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, soprattutto femminile, e va gradualmente a sostituire alcune precedenti prestazioni e agevolazioni finalizzate al sostegno delle famiglie con figli a carico. Secondo le intenzioni del Governo, l’assegno unico e universale doveva essere operativo dal 1° luglio 2021, tuttavia la sua partenza a regime è stata rinviata a gennaio 2022.

Nel frattempo, in attesa dei decreti attuativi della Legge n. 46/2021, il DL n. 79/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021, introduce alcune misure temporanee, prevedendo a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021:

  • un assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, ovvero lavoratori autonomi e disoccupati;
  • la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

 

ASSEGNO “PONTE” TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

L’articolo 1 del DL n. 79/2021 dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, di cui all’articolo 2 del DL n. 69/1988, sia riconosciuto un assegno temporaneo, su base mensile, a condizione che sussistano determinati requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ulteriori requisiti economici.

L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore (lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati), mentre gli assegni al nucleo familiare continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

I requisiti

In particolare, è previsto che, al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare possieda congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, ovvero il richiedente deve cumulativamente:

– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

– essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

– essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

  1. economici: il nucleo familiare del richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159/2013.

I criteri per la determinazione dell’assegno temporaneo

L’assegno “ponte” viene corrisposto per ciascun figlio minore in base:

  • al numero dei figli stessi e
  • alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.

In particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE.

Si andrà comunque da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio.

NB Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%. Inoltre, per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.

 

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del DL n. 79/2021, la domanda per l’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica direttamente all’INPS ovvero per il tramite degli Istituti di patronato (L. n. 152/2001), secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. La misura decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno viene erogato mediante:

  • accredito su IBAN del richiedente, ovvero
  • bonifico domiciliato, salvo quanto previsto per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

Si noti che l’assegno non concorre a formare la base imponibile IRPEF.

 

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

Per tutti coloro che già percepiscono gli assegni familiari, l’articolo 5 del DL n. 79/2021 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del DL n. 69/1988, sono maggiorati:

  • di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
  • di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

 

I nostri uffici sono a disposizione per dubbi e/o chiarimenti.


Notizia di giovedì 17 giugno 2021