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NOVITA' PER IL MONDO DEL LAVORO ALLA LUCE DEGLI ULTIMI DECRETI

NOVITA’ PER IL MONDO DEL LAVORO

Decreto Legge n. 30 del 13 Marzo 2021 e Decreto Legge n. 41 del 22 Marzo 2021 c.d. DECRETO SOSTEGNI

 

LAVORO AGILE E NUOVI CONGEDI PER I GENITORI CON FIGLI MINORI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Oltre ad introdurre nuove misure volte a contenere l’emergenza sanitaria, l’articolo 2 del decreto ripropone la possibilità, per i genitori di figli under 16, di svolgere la prestazione in modalità agile o di accedere, alternativamente, a nuovi congedi parentali, qualora i figli minori siano in didattica a distanza, in quarantena ovvero abbiano contratto il virus COVID-19.

N.B. La norma è in vigore dal 13 marzo 2021 e produrrà i suoi effetti sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe.

LAVORO AGILE PER FIGLI IN DAD, MALATI O IN QUARANTENA

Il comma 1, articolo 2 del DL n. 30/2021 prevede la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile,

  • per i genitori di figli conviventi con età inferiore a 16 anni,
  • per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

 – della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,

 – dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,

 – della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

N.B. Il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta.

 

CONGEDO PARENTALE PER FIGLI IN DAD, MALATI O IN QUARANTENA

Ai sensi dei commi 2 e 3, articolo 2 del DL n. 30/2021, esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni,

  • hanno diritto ad un congedo parentale,
  • per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

–  della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,

–  dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,

–  della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

N.B. Il diritto alla fruizione del congedo alternativo al lavoro agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta.

Il congedo parentale in parola è indennizzato dall’INPS, nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera calcolata come previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2001, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001 e fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 30/2021), limitatamente ai periodi coincidenti con

  • la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, ovvero
  • la durata della quarantena del figlio,

possono essere convertiti, su richiesta del lavoratore, nel congedo specificatamente previsto a tutela di tali periodi dall’articolo 2, comma 2 del DL n. 30/2021, e con diritto all’indennità in relazione allo stesso prevista, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Congedo per figli tra 14 e 16 anni

Qualora non vi sia la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età compresa tra 14 e 16 anni,

  • hanno diritto ad astenersi dal lavoro,
  • per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata

 – della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,

 – dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,

 – della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

N.B. Il diritto alla fruizione del periodo di astensione del lavoro può essere esercitato solamente da un genitore alla volta. In questo caso, per il periodo di astensione, il lavoratore non ha diritto a indennità o a retribuzione, né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma vige il divieto di licenziamento e il

Diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Congedo in presenza di figli in situazione di gravità

Il diritto al congedo parentale, indennizzato al 50%, è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge n. 104/1992, purché

  • iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero
  • ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

BONUS BABY-SITTING

Il comma 6, articolo 2 del DL n. 30/2021 dispone, a favore dei lavoratori

  • iscritti alla Gestione Separata INPS,
  • autonomi (anche se non iscritti all’INPS, previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari),
  • dei comparti della Pubblica Sicurezza, della Difesa e del Soccorso Pubblico impegnati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
  • dipendenti del Sistema Sanitario (pubblico e privato accreditato) in qualità di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari,

che abbiano uno o più figli conviventi minori di 14 anni, la corresponsione di un bonus da utilizzare a scelta

  • per l’acquisito di servizi di baby-sitting,
  • per l’iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l’infanzia ex art. 2, D.Lgs n. 65/2017, servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa o ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Qualora il lavoratore opti per l’acquisto di servizi di baby-sitting, come già nelle precedenti occasioni, il buono verrà corrisposto, nella misura massima di 100 euro a settimana, mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis del DL n. 50/2017 e per prestazioni che attengano alle casistiche che danno diritto al lavoro agile viste in precedenza, quindi per prestazioni che consentano l’accudimento dei figli per i periodi

  • di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • di infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • di quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Qualora, invece, il lavoratore scelga il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o agli altri servizi sopra menzionati, l’importo del bonus, sempre nella misura massima di 100 euro settimanali, è erogato direttamente al richiedente.

N.B.  Preme evidenziare che il bonus spettante ai lavoratori sopra elencati può essere fruito solo se l’altro genitore non accede al congedo parentale sopra descritto e, comunque, si intende alternativo alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, articolo 2 del DL n. 30/2021, quindi è alternativo anche allo svolgimento della prestazione in modalità agile.

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO: NOVITA’ PER L’ANNO 2021

Dal 1 Gennaio 2021 è stato elevato a 10 giorni il periodo di congedo di paternità obbligatorio, è stata confermata la possibilità di fruire di un’ulteriore giornata facoltativa in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre ed è stata estesa la fruizione del congedo di paternità (sia obbligatorio che facoltativo) anche nei casi di morte perinatale.

Per beneficiare del congedo L’INPS chiarisce che:

  • i lavoratori per i quali il pagamento dell’indennità è erogato direttamente dall’Istituto devono presentare autonoma domanda allo stesso,
  • i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro devono solo comunicare in forma scritta l’assenza al datore di lavoro, senza necessità di presentare domanda all’INPS.

PROROGA DELLE MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni), proroga, fino al 30 giugno 2021, le tutele, introdotte e poi rinnovate dalla precedente legislazione emergenziale, a favore dei lavoratori fragili.

Ai soggetti in esame, dunque, lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio continua, fino al 30 giugno 2021, ad essere equiparato al ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico. I giorni di assenza non saranno computabili ai fini del periodo di comporto.

NOVITA’ PER TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIGO, ASSEGNO ORDINARIO E FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI, CIG IN DEROGA E CISOA

Il Decreto Sostegni interviene concedendo ulteriori trattamenti di:

  • CIGO ORDINARIA per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1 Aprile 2021 al 30 Giugno 2021,
  • ASSEGNO ORDINARIO FIS e FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI per ulteriori 28 settimane da collocarsi nel periodo tra il 1 Aprile 2021 e il 31 Dicembre 2021,
  • CIG IN DEROGA per ulteriori 28 settimane da collocarsi nel periodo compreso tra il 1 Aprile 2021 e il 31 Dicembre 2021,
  • CISOA per una durata massima di 120 giornate da collocarsi nel periodo compreso tra il 1 Aprile 2021 e il 31 Dicembre 2021,

N.B. I nuovi periodi concessi potranno essere richiesti per i lavoratori in forza alla data del  23 Marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021).

Inoltre le 28 settimane del Decreto Sostegni non sono soggette al contributo addizionale a carico delle Aziende che vi faranno ricorso.


Notizia di sabato 27 marzo 2021