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"Decreto Agosto": Le novità per datori di lavoro

E’ entrato in vigore il 15 Agosto 2020 il Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020 (cd. Decreto “Agosto”).

Di seguito si fornisce un elenco delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta contenute nel predetto decreto.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON FRUISCONO DELLA CIG

L’articolo 3 del Decreto “Agosto” introduce un nuovo esonero contributivo per le aziende private, fatta eccezione per quelle del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di Maggio e Giugno 2020.

La norma prevede, in particolare, che,

  • per un periodo massimo di 4 mesi,
  • i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, possano beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

 

Il suddetto esonero è fruibile entro il 31 Dicembre 2020 e non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

Inoltre è previsto che al datore di lavoro che abbia beneficiato di tale esonero si applichi il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo pena la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di cassa integrazione salariale.

Tuttavia per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’articolo 6 del Decreto “Agosto” introduce un nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 Dicembre 2020, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori.

La norma prevede, in particolare, che,

  • in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020,
  • i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, possano beneficiare dell’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,
  • per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data di assunzione e
  • nel limite massimo di 8.060 euro annui (riparametrato ed applicato su base mensile).

In base alla disposizione di legge, non è possibile beneficiare dell’esonero contributivo per le assunzioni

  • effettuate con contratto di apprendistato;
  • a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Tuttavia per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS

L’esonero contributivo comunque non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.

 

Trasformazione a tempo indeterminato

 

L’esonero contributivo in esame si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, successive alla data di entrata in vigore del Decreto “Agosto” (ossia successive al 15 Agosto 2020).

 

 

RADDOPPIO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFITS PER IL 2020

Il Decreto “Agosto” all’art. 112, dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque, il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

A titolo di esempio, tra i fringe benefits che sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2020, si segnalano:

 

  • i buoni acquisto e i buoni carburante,
  • i generi in natura prodotti dall’azienda,
  • l’auto concessa ad uso promiscuo,
  • l’alloggio concesso in locazione, i uso o in comodato,
  • i prestiti aziendali,
  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale. Pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

 

ULTERIORI PERIODI DI CIG, CIGD, ASSEGNO ORDINARIO

L’art. 1 del Decreto “Agosto” prevede che i datori di lavoro che, nel corso del 2020, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per un evento riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga,

  • per una durata massima di 9 settimane,
  • incrementate di ulteriori 9 settimane (subordinatamente però al rispetto di specifiche condizioni le quali possono comportare l’applicazione di un contributo addizionale a carico dell’azienda).

Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

 

Si ricorda che i nostri uffici sono a disposizione per dubbi e chiarimenti.


Notizia di giovedì 3 settembre 2020