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NOVITA' LAVORO 2022

NOVITA’ 2022

 

NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2022

La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (quindi già a partire dal mese di Gennaio), modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In particolare:

  1. vengono riorganizzate le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
  2. rimodulata la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto;
  3. viene modificata la disciplina del trattamento integrativo;
  4. è disposta l’abrogazione dell’ulteriore detrazione ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.

Si precisa che la piena attuazione della riforma richiederà un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate volto a fornire i necessari chiarimenti in materia.

Inoltre va evidenziato che tale riforma va necessariamente integrata con l’istituzione a partire da Marzo 2022 dell’Assegno Unico e Universale per figli a carico (del quale tratteremo in seguito).

 

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Vengono fissate a decorrere dal periodo d’imposta 2022 le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

 

Scaglioni di reddito

Aliquote IRPEF

Fino a 15.000 euro

23%

Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro

25%

Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

35%

Oltre 50.000 euro

43%

 

Rispetto alle aliquote e agli scaglioni in vigore fino al 31/12/2021:

Scaglioni di reddito

Aliquote IRPEF

Fino a 15.000 euro

23%

Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro

27%

Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro

38%

Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro

41%

Oltre 75.000 euro

43%

 

dal periodo d’imposta 2022, si rilevano le seguenti modifiche:

  • gli scaglioni di reddito si riducono da cinque a quattro;
  • i primi due scaglioni mantengono i medesimi limiti del passato, mentre vengono ridefiniti i limiti dei restanti scaglioni;
  • per quanto concerne le aliquote è confermata al 23% l’aliquota per il primo scaglione, scende dal 27% al 25% quella del secondo scaglione, si riduce dal 38% al 35% l’aliquota del terzo scaglione e viene soppressa l’aliquota del 41% sostituita dall’aliquota del 43%.

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

La Legge di Bilancio 2022 interviene confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e 2021) e con imposta lorda, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo in presenza della seguente condizione, ovvero che la somma di

  • Detrazione per carichi di famiglia
  • Altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
  • Detrazioni per oneri

deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda (ovvero spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti).

In tale ipotesi il trattamento è riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui e determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda (il trattamento è pari all’incapienza generatasi nel limite annuo di euro 1.200).

 

 

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

 

 

Il D.lgs n. 230 del 21 Dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 Dicembre 2021 istituisce a decorrere dal 1° Marzo 2022 l’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra Marzo di ciascun anno e Febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE.

Gli aggettivi con i quali l’assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le peculiarità:

  • Unico, in quanto accorperà misure attualmente presenti a sostegno delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla natalità;
  • Universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

 

Soggetti beneficiari

Secondo quanto previsto, l’Assegno Unico è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale.
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

Requisiti

L’Assegno Unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del reddito di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

Importi Mensili

 

Figlio minorenne

Secondo quanto previsto per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta:

 

Figlio maggiorenne

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili che spetta:

  • in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • in misura ridotta per livelli di ISEE superiori.

 

 

 

Alcune caratteristiche del nucleo familiare comportano la maggiorazione dell’importo dell’Assegno Unico.

Figlio successivo al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo:

 

Figlio disabile

Minorenne

Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione sulla base della condizione di disabilità pari a :

  • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;
  • 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
  • 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Maggiorenne

Fino al compimento del 21° anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 80 euro mensili;

Con età pari o superiore a 21 anni è previsto un importo pari a 85 euro mensili che spetta:

  • spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • in misura ridotta per livelli di ISEE superiori.

Giovani Madri

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore, che:

  • spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • in misura ridotta per livelli di ISEE superiori.

 

Quattro o più figli

E’ riconosciuta a decorrere dall’anno 2022 una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

 

ESEMPI DI IMPORTI MENSILI PER FIGLIO SPETTANTI IN BASE ALL’ISEE

 

 

 

Importo assegno

 

 

Magg.

 

 

 

Magg. disabilità

 

 

ISEE

 

 età

F<18

 

  età

18<f>21

 

età

d>21

 

Dal 3°

 figlio in poi

 

Entrambi genitori lavoratori

 

età m<21

 

Nucleo con 4 o più figli

 

età d<18 no autosuf.

 

età d<18 disabilità gravi

 

età d<18 disabilità media

 

età 18<d<21

Fino a 15.000

175

85

85

85

30

 

 

 

 

 

 

20.000

150

73

73

71

24

 

 

 

 

 

 

25.000

125

61

61

57

18

20

100

105

95

85

80

30.000

100

49

49

43

12

 

 

 

 

 

 

35.000

75

37

37

29

6

 

 

 

 

 

 

Da 40.000

50

25

25

10

0

 

 

 

 

 

 

 

In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40.000”.

 

 

Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

La domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico può essere presentata a decorrere dal 1° Gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di Marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di Febbraio dell’anno successivo.

La domanda è presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione con l’indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.

E’ possibile aggiungere ulteriori figli per le nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

 

La domanda telematica può essere presentata

  • Dal portale web dell’INPS utilizzando l’apposito servizio se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
  • mediante gli Istituti di Patronato.

 

L’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per le domande presentate dal 1° Gennaio al 30 Giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto, con effetto retroattivo, a decorrere dal mese di Marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’Assegno, la modifica della composizione del nucleo familiare deve essere comunicata con apposita procedura all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’Assegno a decorrere dal 7° mese di gravidanza.

E’ previsto che l’Assegno, a richiesta anche successiva, possa essere erogato al richiedente in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

In particolare, ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni per l’imputazione del pagamento:

  1. in accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente (prima casella);
  2. chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota (seconda casella);
  3. chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno (terza casella).

Secondo quanto disposto l’erogazione avviene mediante:

  • accredito su IBAN ovvero
  • bonifico domiciliato

 

ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI

Come anticipato in conseguenza dell’introduzione dell’Assegno Unico e Universale sono abrogate alcune misure di prestazioni ai nuclei familiari quali:

a partire dal 1° Gennaio 2022

  • Premio alla nascita o per l’adozione del minore
  • Fondo di sostegno alla natalità

a partire dal 1° Marzo 2022

  • Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori
  • Assegno al nucleo familiare

 

Inoltre per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico sono riconosciute “normalmente” per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022, ma da Marzo 2022 troveranno applicazione solo esclusivamente per i figli di età pari o superiore ai 21 anni.

 

 

STABILIZZATO IL CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

 

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilizzato e reso strutturale il congedo di paternità, stabilendo che per i figli nati, adottati o affidati dal 1° Gennaio 2022, il padre lavoratore dipendente ha diritto a :

  • un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;
  • un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di congedo di maternità spettante a quest’ultima.

Per i giorni di congedo obbligatorio o facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione giornaliera.

 

 

CONGEDI PARENTALI PER FIGLI AFFETTI DA SARS-COV-2, IN QUARANTENA O DAD E FIGLI CON DISABILITA’: PROROGA AL 31 MARZO 2022

 

A seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 Marzo 2022 è stato fissato a tale data il termine per la fruizione del congedo parentale previsto a favore dei genitori lavoratori dipendenti (alternativamente tra loro) per figli conviventi minori di 14 anni, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità (in tal caso senza limiti di età),per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dalla ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per il periodo di congedo in esame, al lavoratore spetta un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione.

L’INPS precisa che ogni singola domanda andrà presentata esclusivamente per via telematica.

 

 

 

OBBLIGO PER I CINQUANTENNI DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 Gennaio 2022 è stato pubblicato il D.Lgs n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19”, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

In particolare il provvedimento introduce:

  • a partire dall’8 Gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto i 50 anni di età;
  • a partire dal 15 Febbraio 2022 l’obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere ed esibire il Super Green Pass di vaccinazione o di guarigione per potere accedere ai luoghi di lavoro (sia privati che pubblici).

La verifica del possesso delle suddette certificazioni verdi è demandata ai rispettivi datori di lavoro.

I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:

  • senza conseguenze disciplinari;
  • con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 Giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Nel caso di accesso ispettivo al lavoratore che non possegga o non esibisca la certificazione verde è applicabile la sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro, mentre a carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione è applicabile una sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

 

 

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

 

La Legge n. 215/2021 ha introdotto a partire dal 21 Dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio (ovvero in ragione del luogo ove si svolge la prestazione), mediante sms o posta elettronica (ad un indirizzo e-mail specifico messo a disposizione da ciascun Ispettorato del Lavoro).

In caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La comunicazione preventiva:

  1. potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’ e-mail senza alcun allegato;
  2. dovrà contenere i seguenti contenuti minimi:
  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Notizia di giovedì 13 gennaio 2022