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"Legge di Bilancio 2021": principali novita' fiscali

 LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DELLA “LEGGE DI BILANCIO 2021” (Legge 178/2020 in G.U. n. 322 del 30.12.2020)


PROROGA DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO, RISPARMIO ENERGETICO, BONUS FACCIATE, BONUS MOBILI E BONUS VERDE


Le detrazioni fiscali, già esistenti, previste per gli interventi di recupero edilizio (50%) e risparmio energetico (50% e 65%) sono riconosciute - alle medesime condizioni - per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anziché fino al 31.12.2020.
Si ricorda che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, l’art. 16 del d.l. 63/2013 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.


Viene confermato anche per il 2021 il Bonus Facciate, pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) o B (zone totalmente o parzialmente edificate) ai sensi del D.M. lavori pubblici 2.04.1968, n. 1444.


In relazione al Bonus mobili, e cioè alla detrazione Irpef prevista per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è ora previsto che si possa fruire della detrazione del 50%:
• su una spesa massima di euro 16.000 (anziché 10.000);
• limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020;
• per le spese sostenute nell’anno 2021.


È stato prorogato al 31.12.2021 anche il Bonus verde, e cioè la detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
• «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.


NUOVO “BONUS IDRICO”


Viene introdotto il “Bonus idrico”, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, utilizzabile entro il 31.12.2021, per interventi di:
• sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
• sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia, colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
N.B: con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.


NOVITA’ SUPERBONUS EDILIZIO 110%


La Legge di Bilancio è intervenuta sull’art. 119 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) modificando alcuni aspetti essenziali della disciplina relativa alla detrazione del 110% (Superbonus). Di seguito evidenziamo sinteticamente le novità introdotte.


DURATA:


la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30/06/2022, oppure al 31/12/2022 per i condomini che alla data del 30/06/2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
La detrazione fiscale per le spese sostenute nel 2022 sarà da ripartire in 4 anni anziché 5.


SOGGETTI BENEFICIARI:


Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Si ricorda che la detrazione è comunque fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari (in riferimento ai lavori volti al miglioramento energetico dell’edificio).


INTERVENTI AGEVOLABILI:


In riferimento alla tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione si prevede che:


- tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra anche la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;


- tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni;


- la detrazione prevista per l’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto intervento “trainato”, è applicabile anche in caso di installazione su strutture pertinenziali agli edifici;


- in riferimento all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, si può fruire della detrazione al 110%, quando intervento “trainato”, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa (fatti salvi, comunque, gli interventi già in corso di esecuzione):
✓ € 2.000 per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
✓ € 1.500 per edifici plurifamiliari o condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
✓ € 1.200 per edifici plurifamiliari o condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine.
L’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.


TIPOLOGIA DI IMMOBILI:
In riferimento agli immobili che possono essere oggetto di intervento viene ora previsto che:
▪ un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno tre delle seguenti installazioni/manufatti di proprietà esclusiva:
• impianto per l'approvvigionamento idrico;
• impianto per il gas;
• impianto per l’energia elettrica;
• impianto di climatizzazione invernale.
▪ oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a
condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.


SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI


Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi, e per favorire la ripresa delle attività esercitate da questi ultimi, viene istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo ha lo scopo di consentire l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Inarcassa, CIPAG, ENPAM, etc), che:
• nel 2019 abbiano avuto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000;
• abbiano subito una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 pari almeno al 33% rispetto al 2019.


N.B: Le modalità per la concessione dell’esonero sono demandate ad apposito Decreto.


INDENNITA’ STRAORDINARIA DI CONTINUITA’ REDDITUALE (ISCRO)


Viene prevista per il triennio 2021-2023, un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.
L’indennità in esame è riconosciuta, previa domanda, a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:


a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente la presentazione della domanda;
d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno precedente;
e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.


N.B: La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa.


L’indennità, erogata dall’INPS previa presentazione per via telematica di un’apposita domanda entro il 31/10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023):
• viene erogata per 6 mensilità in misura pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato all’Agenzia delle Entrate (entro il limite massimo di euro 800 mensili e il limite minimo pari a euro 250 mensili);
• spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.


RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI


Sono riaperti i termini per la rivalutazione di:
▪ Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
▪ Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
posseduti alla data del 1/1/2021, non in regime d’impresa, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali o enti non commerciali.
Chi intenderà procedere alla rivalutazione dovrà, entro il 30/6/2021:
1. provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato;
2. versare l’imposta sostitutiva dell’11%.


ESTENSIONE RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI


Viene modificata la disciplina relativa alla rivalutazione generale dei beni d’impresa (di cui all’art. 110 del D.L. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”), estendendo la stessa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare la rivalutazione andrà quindi effettuata nel 2020), e può avere effetti sia civilistici che fiscali (quindi con valore rivalutato riconosciuto ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Irap) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%.


DEROGA TEMPORANEA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CODICE CIVILE SULLE PERDITE DELLE SOCIETA’


Viene previsto che per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applichino le previsioni del codice civile in materia di riduzione o perdita del capitale sociale (di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 e 2482-ter del codice civile) e non operi la causa di scioglimento (di cui agli articoli 2484, comma 1 n. 4) e 2545-duodecies del codice civile).
Il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4)) è posticipato al quinto esercizio successivo (in sostanza il 2025), mentre in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter del c.c.) l’assemblea potrà deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura dell’esercizio 2025.


CHIARIMENTI SULLA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI


Dal 1° gennaio 2021 risulta generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto ed ai soggetti ad essi assimilati, di memorizzare elettronicamente e inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
La memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.


SANZIONI:
▪ In caso di violazioni che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati (registratori telematici). Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
▪ Si applica la sanzione del 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di euro 500, anche nel caso di:
▪ mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto;
▪ emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali.
▪ Per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.
▪ La sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche per l’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.


ADEGUAMENTO DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PER I SOGGETTI CON IVA TRIMESTRALE
I soggetti che liquidano l’IVA con cadenza trimestrale, possono ora annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione (anziché entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione).


NOVITA’ FATTURE ESTERE (DAL 2022)


Dall’1/1/2022 viene abolito l’esterometro, con la previsione che i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso o da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa/ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando Sistema di Interscambio, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:
• entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni/prestazioni rese;
• entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione/di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute.
In caso di errata o omessa trasmissione dei dati è applicabile una sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili, riducibili alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.


PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI


Sono prorogate al 30/6/2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, relativamente a:
- aperture di credito;
- concessione di prestiti non rateali;
- concessione di mutui o altri finanziamenti a rimborso rateale.
Per le imprese già ammesse a tali misure di sostegno alla data del 1/1/2021, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria.
Le imprese non ancora ammesse alle misure di sostegno, possono invece esservi ammesse presentando apposita comunicazione, entro il 31/1/2021.


DURATA FINANZIAMENTI GARANTITI


I finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi a favore di soggetti la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, possono ora avere una durata fino a 15 anni.
I beneficiari dei finanziamenti già concessi alla data del 1/1/2021 possono pertanto chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della
componente “Rendistato” del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.


PROROGA FONDO DI GARANZIA PMI


Viene prorogata al 30.06.2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’art. 13 D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità).
N.B: In relazione alle garanzie concesse a favore delle medie imprese (con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), le stesse, fino al 28/2/2021 saranno concesse dal Fondo, a titolo gratuito fino alla copertura del 90% del finanziamento, fino ad un importo massimo pari a 5 milioni di euro. Successivamente, dal 1/3 al 30/6/21 tali garanzie verranno rilasciate a valere sullo strumento di garanzia SACE.


PROROGA GARANZIA SACE


Viene prorogata al 30.06.2021 la concessione da parte di SACE Spa di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19, come previsto dall’art. 1 D.L. 23/2020.
Viene inoltre ampliato l’ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo il rilascio di garanzie da parte di SACE anche in relazione:
• a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche/intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza).
• a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
A decorrere dal 1/3/2021 e fino al 30/06/2021 la società SACE Spa rilascerà le suddette garanzie, a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, a favore delle medie imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.


AUMENTO LIMITE PER DETRAZIONE SPESE VETERINARIE


Le spese veterinarie sono detraibili ai fini Irpef fino all’importo di euro 550 (anziché euro 500), limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.


FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI


Anche per il periodo d’imposta 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Le informazioni fiscali trasmesse al STS possono essere utilizzate solo dalle pubbliche Amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.


BONUS PUBBLICITA’


Per il 2021 e il 2022 viene confermato il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari a favore di imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
Il credito d’imposta spetta ora nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).


BONUS VEICOLI ELETTRICI


Viene riconosciuto un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l’acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021, anche in leasing, di:
o veicoli nuovi di fabbrica;
o alimentati esclusivamente ad energia elettrica,
o di potenza pari o inferiore a 150 kW;
o di categoria M1;
o aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).


N.B: Le modalità ed i termini di erogazione del contributo sono demandati a apposito decreto.


CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE


Dall’1/1/2021 al 31/12/2022, a favore di persone fisiche, esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo ed enti non commerciali, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
L’ammontare delle spese non può essere superiore:
• per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
• per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale/istituzionale.
N.B: Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate.


DIMINUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,01%


Dall’1.1.2021 il tasso di interesse legale è ridotto dallo 0,05% allo 0,01%.


CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI


Vengono introdotti nuovi crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022 (ovvero fino al 30/6/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).


N.B: La nuova previsione si sovrappone in parte a quella già contenuta nell’art. 1, commi da 184 a 197 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020. Pertanto, per gli investimenti effettuati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2020, dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.


CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE 4.0
Viene prorogato al 31/12/2022 il credito d’imposta delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire/consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il credito d’imposta spetta relativamente a:
▪ spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
▪ costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali/forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti/attrezzature per la quota da riferire all’uso esclusivo per il progetto di formazione).

Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
▪ costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
▪ spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.


Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano apposita comunicazione al Mise.


SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE


A favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e di associazioni/società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020, è prevista la sospensione dei termini relativi:
• ai versamenti delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1/1 al 28/2/2021;
• agli adempimenti/versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1/1 al 28/2/2021;
• ai versamenti IVA in scadenza a gennaio e febbraio 2021;
• ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1/1 al 28/2/2021.


N.B: I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi o in unica soluzione entro il 30/5/2021 oppure in forma rateizzata, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30/5/2021.


Notizia di mercoledì 20 gennaio 2021