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Aziende Edili Area Metropolitana di Bologna - Erogazione E.V.R.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE TERRITORIALE (E.V.R.) ANNO 2023

AZIENDE EDILI

 

Con Verbale di incontro del 28/02/2023 tra le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro del Settore Edilizia della Città metropolitana di Bologna hanno determinato i valori dell’E.V.R. 2023 da erogare ai lavoratori operai ed impiegati nel periodo di paga aprile 2023 – dicembre 2023.

Ai fini dell’erogazione 2023 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 raffrontati con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Gli esiti delle verifiche sono stati riportati nella tabella seguente:

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’ E.V.R. territoriale pari al 100% (ogni indicatore è stabilito avere un perso pari al 25% del totale).

Detto ciò le parti determinano l’importo territoriale, mensile ed orario, dell’E.V.R. per ogni livello retributivo:

Immagine che contiene tavolo

Descrizione generata automaticamente

 

Erogazione dell’ E.V.R.

 

L’Elemento Variabile della Retribuzione sarà erogato per i mesi di effettivo lavoro, da Aprile a Dicembre 2023 compresi, ai lavoratori in forza nei medesimi mesi

Per gli impiegati, l’E.V.R. sarà erogato su base mensile e le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero.

Per gli operai, l’E.V.R. sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei mesi indicati in precedenza, fino ad un massimo di 173.

Le eventuali giornate di ferie retribuite e permessi retribuiti nel corso dei mesi di erogazione non avranno effetti sul calcolo dell’E.V.R., e saranno, a tal fine, considerati equivalenti alle giornate di lavoro.

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, l’importo dell’Elemento Variabile Territoriale sarà determinato in proporzione all’orario di lavoro.

Il computo dell’E.V.R. sarà escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali.

La corretta applicazione da parte delle imprese costituisce condizione per accedere alle agevolazioni contributive e alle eventuali aliquote contributive ridotte. A tale fine, le imprese dovranno dichiarare alle Casse Edili in concomitanza alle normali denunce relative ai mesi da Aprile a Dicembre, l’avvenuto pagamento degli importi dell’E.V.R. erogato ai dipendenti operai e impiegati. Gli importi dell’E.V.R. non costituiscono imponibile contributivo cassa edile. Le Casse Edili potranno predisporre controlli richiedendo il LUL per verificare l’applicazione dell’accordo.

La presente regolamentazione vale per i dipendenti operai o impiegati a cui si applica uno dei contratti integrativi della Città Metropolitana di Bologna indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

I nostri uffici sono a disposizione per dubbi e/o chiarimenti.


Notizia di martedì 9 maggio 2023