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INFORMATIVA ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI

La legge n. 46 del 20211 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l’assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo) . In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 , a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) . L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di  ISEE.

L’AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:

  • le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge6 che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
  • le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni ;
  • limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari .

 

I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti e/o dubbi.


Notizia di martedì 11 gennaio 2022