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Nuove misure a sostegno delle famiglie: L'Assegno Unico e Universale

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 Aprile 2021 della Legge 1° Aprile 2021 n. 46, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'introduzione dell'Assegno unico e Universale.

Il nuovo Assegno, a regime, andrà a sostituire le prestazioni ad oggi presenti nell'ordinamento a tutela della natalità e delle famiglie con figli, su tutte le detrazioni per figli a carico, gli ANF e le misure note come "bonus bebè".

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In data 6 aprile 2021 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82, la Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

La delega al Legislatore mira a superare l’attuale composito sistema delle misure a sostegno delle famiglie con figli a carico, pertanto degli assegni al nucleo familiare, della detrazione per figli a carico e delle misure legate alla natalità, e prevede l’introduzione di un nuovo assegno unico, connesso alla nascita di ciascun figlio e spettante fino al compimento del 21° anno di età dello stesso.

OGGETTO DELLA DELEGA E PRINCIPI GENERALI

L’articolo 1 della Legge in commento, delega quindi il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa (quindi entro il 20 aprile 2022), uno o più decreti legislativi con l’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, in particolare modo con l’introduzione dell’assegno unico e universale.

L’assegno, inteso quale misura universale a sostegno dei figli a carico, è erogato in misura progressiva per ciascun figlio a carico, nel limite delle risorse stanziate.

Circa la compatibilità dell’assegno unico, la norma precisa che lo stesso:

- è pienamente compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019;

- non è considerato ai fini della richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;

- non è influenzato, né in termini di accesso alla prestazione né per il calcolo di esso, da eventuali borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità;

- è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Per quanto la Legge delega non espliciti in misura chiara tutte le condizioni di accesso e le modalità di calcolo dell’assegno unico, sono comunque ravvisabili i seguenti criteri guida ai quali i decreti attuativi dovranno attenersi.

Condizioni di spettanza

Il richiedente, per poter accedere all’assegno unico e universale, deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso:

– del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o

– del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

- essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Misura e criteri di calcolo

L’assegno unico e universale spetta per ogni figlio a carico minorenne, nonché maggiorenne e fino al compimento del 21° anno di età di questi, ma in misura ridotta rispetto all’assegno spettante per il figlio minorenne.

L’importo dell’assegno unico sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare attraverso la verifica dell’ISEE, tenendo conto dell’età dei figli a carico nonché - afferma la norma - dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare stesso. La misura dell’assegno unico potrebbe azzerarsi, in funzione dell’ISEE e dell’accesso del nucleo familiare ad altre prestazioni sociali agevolate.

L’erogazione dell’assegno per i figli maggiorenni è subordinato al possesso - da parte del figlio maggiorenne medesimo - di almeno uno tra i seguenti requisiti:

- frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;

- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;

- registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;

- svolgimento del servizio civile universale.

Nel caso di figli successivi al secondo, ovvero qualora la madre abbia un’età inferiore a 21 anni, l’importo dell’assegno unico e universale è maggiorato. Nel caso di figlio maggiorenne a carico, di età inferiore a 21 anni, l’assegno unico e universale potrà essere erogato direttamente al figlio, su sua richiesta.

Figli con disabilità

In presenza di figli affetti da disabilità, l’assegno unico e universale sarà maggiorato, rispetto agli importi spettanti per figli minorenni o maggiorenni, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%. La maggiorazione, in questo caso, sarà graduata in funzione della condizione di disabilità del figlio. Nel caso di figli disabili, l’assegno unico e universale è erogato anche dopo il compimento del 21° anno di età del figlio, senza maggiorazione, purché questi rimanga a carico.

Ripartizione tra genitori

L’assegno unico e universale, di norma, è ripartito in pari misura tra i genitori.

In loro mancanza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta - in mancanza di accordo - al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno - in mancanza di accordo - è ripartito in pari misura tra i genitori.

 

Modalità di erogazione

L’articolo 1, comma 2, lett. g) della Legge in esame dispone: “l’assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro”. Dalle schede di lettura accompagnatorie al disegno di legge, pubblicate dal Senato della Repubblica, ferma restando la corresponsione su base mensile dell’assegno unico e universale, non emergono ulteriori chiarimenti sulla competenza all’erogazione dell’assegno.

Pertanto, non è al momento precisato se l’assegno sarà corrisposto dall’INPS o anticipato dal datore di lavoro e se, in questo caso, sul datore di lavoro ricadrà anche l’onere di calcolare l’importo spettante al lavoratore.

Decorrenza

Sebbene la norma non riporti alcuna decorrenza specifica, il Governo ha più volte affermato l’intenzione di approvare le norme attuative in tempo utile a far decorrere il nuovo assegno unico e universale a partire dal 1° luglio 2021.

Resta fermo che sarà necessario attendere le disposizioni attuative al fine di avere contezza della reale decorrenza del nuovo assegno. 

FINANZIAMENTO E PRESTAZIONI ABOLITE

Come anticipato in premessa, l’introduzione del nuovo assegno unico e universale, nell’ottica di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, si accompagna al graduale superamento o alla soppressione di una serie di misure attualmente previste dall’ordinamento in tale ambito, utilizzando le risorse destinate a tali prestazioni a finanziamento dell’assegno unico e universale.

Nel particolare, il finanziamento dell’assegno unico e universale sarà garantito dalle risorse accantonate nel “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, istituito dall’art. 1, comma 339 della Legge n. 160/2019, nonché dalle risorse derivanti dal graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure:

- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ex art. 65, Legge n. 448/1998;

- assegno di natalità (cd. “bonus bebé”), previsto dall’art. 1, comma 125, della Legge n. 190/2014 e successivamente modificato e prorogato dal D.L. n. 119/2018, dalla Legge n. 160/2019 e, da ultimo, dalla Legge n. 178/2020;

- premio alla nascita, previsto dall’art. 1, comma 353, della Legge n. 232/2016;

- “Fondo di sostegno alla natalità”, finalizzato a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari, di cui all’articolo 1, commi 348 e 349, della Legge n. 232/2016; nonché, “nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale”:

- delle detrazioni fiscali per figli a carico, di cui all’art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986);

- dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), previsto dall’articolo 2 del DL n. 69/1988, nonché degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al DPR n. 797/1955. 


Notizia di giovedì 8 aprile 2021