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Trattamento integrativo e ulteriore detrazione

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (c.d. bonus Renzi) risulta abrogata.

Per le prestazioni di lavoro rese fino al 30 giugno 2020, il bonus 80 euro è stato riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).

 

Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020).

Analogamente a quanto previsto per il bonus 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono riconosciute in automatico dal sostituto d’imposta (azienda) sulla base dei dati in suo possesso.

 

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Si tratta di un bonus che spetta, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, ai titolari di:

  • reddito complessivo annuo non superiore a euro 28.000;
  • IRPEF lorda, al netto delle altre detrazioni, positiva.

 

Il trattamento integrativo ammonta a:

  • 600 euro per l’anno 2020 (semestre luglio-dicembre)
  • 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021

e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

L’importo spettante è rapportato al periodo di lavoro ed è erogato in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio (Dicembre 2020), il sostituto d’imposta verifica la spettanza del trattamento integrativo e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell’intero importo.

 

Ulteriore detrazione fiscale

 

Ai titolari di redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000, per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, viene, invece, riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale sull’IRPEF lorda (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell’imposta dovuta).

 

L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per i redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (euro 28.000) si riduce progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

 

L’ulteriore detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio (Dicembre 2020), il sostituto d’imposta verifica la spettanza del trattamento integrativo e, qualora rilevi la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell’intero importo.

 

L’applicazione delle due misure esposte è automatica, cioè se ne ricorrono le condizioni verranno applicate senza richiesta specifica da parte dei lavoratori.

Al contrario, se per il cumulo dei redditi un dipendente è già al corrente di non rientrare nelle fasce previste, dovrà preavvertire il datore di lavoro, al fine di evitare conguagli di fine anno negativi.

 

Per qualsiasi chiarimento i nostri uffici sono a disposizione.


Notizia di mercoledì 5 agosto 2020